Dott Marasca e Dott Bruno: Perche’ le vostre “motivazioni” sono un’offesa alla giustizia Italiana #2

Il processo di Amanda Knox e Raffaele Sollecito #2


La ricerca selettiva di altre contraddizioni logiche

“Un’altra grande contraddizione logica” è la spiegazione sul perchè i telefoni di Meredith furono portati via; se fu per evitare che squillassero, si sarebbe potuto raggiungere l’obbiettivo spegnendoli o togliendo la batteria.

Bene, un punto plausibile, ma, se l’obbiettivo poteva essere raggiunto semplicemente spegnendoli o rimuovendo la batteria, perché portarli con loro? La risposta, se i colpevoli stavano ragionando lucidamente, è che spegnendoli o rimuovendo la batteria avrebbero lasciato delle impronte. Dunque avrebbero dovuto portarli con loro ad ogni modo. Allora perché disturbarsi e farlo lo stesso? Una contraddizione logica?

Marasca e Bruno ritornano sull’argomentazione dell’accusa sul movente, nel processo Nencini. Ci ricorderemo che Crini aveva suggerito che si forse si era verificata una lite tra Meredith e la Knox circa l’uso fatto da Guede del bagno grande. M e B affermano che la ragione del litigio non poteva essere questa, dato che non si fa riferimento a tale incidente nella testimonianza di Guede.

Marasca e Bruno asseriscono che l’ipotesi del furto dei soldi e delle carte di credito che Merdith avrebbe attribuito alla Knox sia illogica e contraddittoria, dato che la Knox (e Sollecito) furono prosciolti dall’accusa.

D’accordo, ma Nencini non stava cercando di incolparli di nuovo (probabilmente). L’ipotesi si basava su fatti processuali ed è altamente probabile, anche se non è stata dimostrata “oltre ogni ragionevole dubbio”. Le carte di credito e i soldi di Meredith non furono mai ritrovati. Nencini stava semplicemente cercando un motivo plausibile della lite… ““ sulla base di quello che avrebbe potuto pensare Meredith”“ che la Knox fosse o meno responsabile. Non c’è nulla di illogico o di contraddittorio in questo.

Marasca e Bruno sostengono che sia arbitrario affermare che, solo perché la Knox e Sollecito si trovavano nell’appartamento di Sollecito e stavano guardando un film, avevano assunto delle droghe leggere e avevano fatto sesso, si trovassero nella villa per delle motivazioni che includevano un movente di tipo sessuale e fossero destabilizzati dalle droghe. 

Marasca e Bruno affermano che ci fu un’altra omissione investigativa nella mancanza di analisi del contenuto delle cicche delle sigarette (presumibilmente per droga?) o di assicurare la natura genetica della traccia, invece di optare per un test del DNA, sulla base che tali test avrebbero reso il reperto inutilizzabile.

D’accordo, eppure io non sono sicuro che quella fosse la motivazione per qui non furono realizzati ulteriori test. Stabilire se la Knox e sollecito avessero fumato uno spinello, o una sigaretta, mentre si trovavano sotto l’effetto di droghe, nella villa, non è un elemento così importante. La natura genetica della traccia era ovviamente saliva, che contenesse o meno droghe.

“E tutto ciò con il brillante risultato di consegnare al processo un dato assolutamente irrilevante”  “¦”¦[dato che la villa era il posto in cui viveva la Knox e che Sollecito frequentava.]

E’ risultato irrilevante, sono d’accordo. Sembra, però, un po’ duro criticare il test del DNA, ad ogni modo. Sono sicuro che M e B sarebbero stati estasiati se la traccia fosse appartenuta a Guede o a uno sconosciuto/a, piuttosto che alla Knox o a sollecito. E la traccia non fu proposta come una fonte di contaminazione del gancetto del reggiseno?

Qualche Osservazione Generale

Leggete un pò qui -

“E’, certo, innegabile lo sforzo interpretativo profuso dal giudice a quo al fine di ovviare ad incolmabili vuoti investigativi e vistosi deficit probatori con acuta attività  speculativa e suggestivi argomenti logici, pur meramente assertivi ed apodittici.”

Come stiamo scoprendo, “vuoti investigativi e vistosi deficit probatori con acuta attività  speculativa e suggestivi argomenti logici, pur meramente assertivi ed apodittici” è esattamente ciò che definisce l’operato di Marasca e Bruno.

Di quali vuoti investigative e vistosi deficit probatori stanno parlando? Ne abbiamo già  incontrato qualcuno? Ad ogni modo, discuterò di questo e dia altre cose portate alla luce dalla Sentenza quando scriverò riguardo alla sufficienza delle prove, alla fine di quest’analisi.

Marasca e Bruno asseriscono (per parafrasare) che fare luce sui fatti è un compito che riguarda esclusivamente il giudice a quo, non la Corte di Legittimità . La Corte Suprema deve limitarsi a stabilire se il ragionamento del giudice segue il buon senso; è pur vero che la versione ricostruttiva prescelta, deve essere conforme ai canoni della logica ordinaria, e dei dati probatori ritualmente acquisiti.

Bene, è giusto. Ricordatevelo.

“A fronte di una prova mancante, insufficiente o contraddittoria il giudice deve limitarsi a prenderne atto ed emettere sentenza di proscioglimento, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., pur se animato da autentico convincimento morale della colpevolezza dell’imputato.”

Fate caso alla sorprendente inclusione dell’espressione prova “mancante”, nonostante M e B abbiano semplicemente speculato in modo alquanto triste riguardo a quest’argomento e, per ovvie ragioni, non vengono riportate le parole dell’art. 530.

Marasca e Bruno, successivamente, spendono più parole del necessario circa l’errore di Nencini, in riferimento al DNA di Sollecito, rilevato sulla lama del coltello. 

In quel ragionamento si trova un pò di senso logico, ma anche molto fumo riguardo allo standard dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”.

“All’esame degli anzidetti profili giova, di certo, tener conto che, pacifica la commissione dell’omicidio in via della Pergola, l’ipotizzata presenza nell’abitazione degli odierni ricorrenti, non può, di per sé, essere ritenuta elemento dimostrativo di colpevolezza.”

Quest’affermazione preclude ciò che arriverà  poco dopo.

Marasca e Bruno notano che c’è una differenza tra “ruolo passivo” e “partecipazione attiva”.

“Incontrovertibile è l’impossibilità  che sulla scena dell’omicidio non fossero residuate tracce riferibili agli odierni ricorrenti, in caso di loro partecipazione all’uccisione della Kercher”. [ed: con questo intendono"la stanza del delitto”]

Questa non è una considerazione, ma un’asserzione dogmatica, che è palesemente inefficace. Se la Knox e sollecito avessero -

(a) incitato Guede alla violenza sessuale
(b) lo avessero convinto a finirla
© sia con il suo coltello o con uno che gli avessero passato,

àˆ dunque improbabile che negli scenari descritti sopra (a),(b) e © avessero lasciato delle tracce, ma nel caso delle ipotesi (a),(b), e © sarebbero stati dei partecipanti attivi nell’istigazione al delitto e, quindi, colpevoli tanto quanto Guede.

Dunque, l’asserzione non è solo dogmatica ma evidentemente illogica.

La presenza di Amanda Knox

“Tanto premesso, si osserva ora, quanto alla posizione di Amanda Knox, che la sua presenza nell’abitazione, teatro dell’omicidio, è dato conclamato nel processo, alla stregua delle sue stesse ammissioni “¦”¦”¦”¦”¦In proposito, è certamente condivisibile il giudizio di attendibilità  espresso dal giudice a quo.”

Nello sviluppo di questa asserzione, Marasca e Bruno sostengono che lei si trovasse li al momento dell’omicidio, ma in un’altra stanza.

“Altro elemento a suo carico è rappresentato dalle tracce di dna misto, suo e della vittima, nel “bagno piccolo”, ad eloquente riprova che era, comunque, venuta a contatto con il sangue di quest’ultima, che cercò di lavare (si trattava, a quanto pare, di sangue dilavato, mentre le tacce biologiche a lei riferite sarebbero conseguenti a sfregamento epiteliale).”

“Nondimeno, anche a ritenere certa l’attribuzione, l’elemento processuale sarebbe non univoco, siccome dimostrativo anche di un contatto postumo con quel sangue, nel probabile tentativo di rimuovere le più vistose tracce di quanto accaduto, forse per aiutare qualcuno o per allontanare da sé i sospetti, senza che ciò possa contribuire a dare certezza del suo diretto coinvolgimento nell’azione omicidiaria. “¦”¦.il contatto con il sangue della stessa sarebbe potuto avvenire in un momento successivo ed in altro locale della casa.”

Commenterò questa parte dopo.

Per quanto riguarda le false accuse nei confronti di Patrick Lumumba - 

“Non è dato comprendere, infatti, quale ragione abbia potuto spingere la giovane statunitense a quelle gravi accuse. L’ipotesi che l’abbia fatto per sottrarsi alla pressione psicologica degli inquirenti appare assai fragile “¦”¦”¦”¦”¦”¦. Nondimeno, anche la calunnia in questione si risolve in elemento indiziante a carico dell’odierna ricorrente nella misura in cui possa ritenersi iniziativa volta a coprire il Guede, che lei avrebbe avuto tutto l’interesse a proteggere per tema di ritorsive accuse nei suoi confronti. Il tutto avvalorato dal fatto che il Lumumba, come il Guede, è uomo di colore, donde l’affidabile riferimento al primo, per l’ipotesi che l’altro potesse essere stato visto da qualcuno entrare od uscire dall’appartamento.”

Si, infatti, ma nonostante le prime frasi, M e B riescono comunque a inciampare nuovamente. Nencini non aveva alcun dubbio che si trattasse non solo di un’iniziativa per coprire Guede, ma anche di un’opportunità  per depistare gli ispettori dallo stabilire la sua partecipazione attiva nell’omicidio. Lumumba, dopo tutto, non avrebbe potuto fornire alcuna informazione agli ispettori su quell’aspetto, o su chiunque altro fosse stato coinvolto. M e B non ne fanno alcuna menzione.

La Messa in scena del Furto

Quest’aspetto viene trattato molto sommariamente da Marasca e Bruno che cercano di eluderlo.

Infatti, affermano che vi fossero delle circostanze che confermavano una simulazione, ma non hanno abbastanza fegato da affermarlo esplicitamente.

Si preoccupano più che altro di dirigere la loro attenzione sulla deduzione che solo una persona “interessata” avrebbe messo in atto una simulazione, per rimuovere in questo modo i sospetti da se stessa.

Marasca e Bruno non sono interessati a Guede.

Riconoscono che la Knox e Sollecito sono persone “interessate””¦”¦”¦”¦

“Ma anche tale elemento è sostanzialmente equivoco, specie alla luce del fatto che, all’arrivo della polizia postale, giunta in casa di via della Pergola per altra ragione, furono proprio gli odierni ricorrenti, segnatamente il Sollecito - la cui posizione processuale è, indissolubilmente, avvinta a quella della Knox - a far notare agli agenti l’anomalia della situazione.”

E questo è tutto? Le prove lampanti, i forti indizi a carico degli imputati, tutto ciò viene messo da parte- a causa di un’anomalia? Patetico.

Fu una messa in scena, ma non una messa in scena perfetta sfortunatamente, a causa del fatto che nulla venne rubato. Un persona più navigata, sapendolo, non lo avrebbe fatto notare alla polizia, nonostante ciò, potrebbe essere stato uno scivolone involontario, dovuto al fatto che sollecito è un idiota. Scivolone involontario a parte, non avrebbe avuto motivo di menzionare alla polizia che non era stato rubato nulla, a meno che non fosse consapevole quanto gli altri che la messa in scena aveva i suoi punti deboli e in quel caso, potrebbe aver pensato che il suo commento avrebbe sottolineato la sua innocenza (Marasca e Bruno ci sono cascati).

E come poteva sapere che non era stato rubato nulla ““ cosa che si rivelò vera quando Filomena controllò il contenuto della stanza ““ a meno che non fosse coinvolto nella messa in scena?

Anche se si accettasse il ragionamento anomalo ed estremamente dubbioso della citazione, si potrebbe applicare solo a Sollecito. Non c’è nulla di equivoco circa la deduzione logica applicata alla Knox. E’ assolutamente illogico asserire che le loro posizioni nel processo fossero indissolubilmente avvinte.

La Knox è una ventriloqua e Sollecito il suo pupazzetto?

Curatolo e Quintavalle

“Nondimeno, i profili di intrinseca contraddittorietà  e scarsa attendibilità  dei testimoni [ le persone nominate sopra] più volte eccepiti nel corso del processo di merito, non consentono di attribuire incondizionato credito alle relative versioni, sì da dimostrare, con tranquillante certezza, il fallimento, e dunque la falsità , dell’alibi offerto dall’imputata, che sosteneva di essere rimasta in casa del fidanzato dal tardo pomeriggio dell’i novembre sino al mattino del giorno dopo.”

Qui, Marasca e Bruno riprendono il ragionamento di Hellmann.

Curatolo era un senzatetto, un drogato e uno spacciatore e il testimone tirapiedi dell’accusa. Quella stessa sera aveva visto la Knox e Sollecito insieme a Piazza Grimana (il 1° di Nov) e aveva visto dei festaioli mascherati con dei costume da Halloween, e le navette speciali per portarli alle discoteche e ai locali, a cui il testimone aveva fatto riferimento, non sarebbero state in servizio quella sera.

Marasca e Bruno trascurarono la probabilità  che Curatolo li avesse visti insieme ad Halloween, dato che era stato stabilito dal processo che quella sera Sollecito era alla cena d’anniversario di un amico, fuori Perugia e la Knox avrebbe visto il suo amico Spiros.

Perugia è una città  di studenti. Ci sono numerose discoteche e locali notturni che gravitano attorno a questo mercato. La difesa fece testimoniare dei proprietari di alcune discoteche che rimasero chiuse il giorno dopo Halloween, e dei conducenti delle navette testimoniarono di non aver guidato delle navette speciali quella sera. Nonostante ciò, non si può escludere che ci fossero dei locali aperti, o che qualcuno avesse noleggiato delle navette per una festa privata. C’erano alcune discoteche aperte quella sera (si può fornire una lista su richiesta) con degli autobus che partivano da Perugia. Anche Guede fu visto ballare nella discoteca Domus ore dopo l’omicidio.

[ Halloween è una festività  relativamente nuova in Italia. Il giorno di Ognissanti (1° nov) e il giorno dei morti (2 nov ) sono festivi in Italia.]

“Rilievo, quest’ultimo, all’apparenza bilanciato - ma pur sempre in un contesto di incertezza ed equivocità  - dal riferimento del teste (quanto al contesto in cui avrebbe notato i due imputati assieme) al giorno precedente quello in cui vide (in orario pomeridiano) un inusuale movimento di Polizia e Carabinieri e, in particolare, uomini che indossavano tute e copricapo bianchi (quasi fossero extraterresti) entrare nella casa di via della Pergola.”

Per quanto riguarda Quintavalle, Marasca e Bruno sono rapidi e ugualmente sbrigativi. Questo è tutto ciò che hanno da dire -

“Il Quintavalle - a parte la tardività  anche delle sue dichiarazioni, inizialmente reticenti e generiche - non aveva offerto alcun contributo di certezza, neppure sui generi acquistati dalla giovane notata la mattina successiva all’omicidio, all’apertura del suo locale, a nulla rilevando il riconoscimento in aula della Knox, la cui immagine era apparsa su tutti i quotidiani e notiziari televisivi.”

Non c’era alcuna prova che la giovane donna avesse comprato, o cercato di comprare, alcun prodotto.

No, la sua identificazione nella testimonianza non fu inutile da quel punto di vista. Se fu inutile per quella ragione allora molte delle identificazioni di testimoni non avrebbero alcun valore, a causa della copertura mediatica incessante del mondo attuale.

Quintavalle fu in grado di descrivere i vestiti che indossava la giovane donna, dei jeans, una giacca grigia e una sciarpa, vestiti che corrispondevano agli indumenti fotografati dalla polizia sul letto della Knox, nella villa, e che sarebbero diventati materiale probatorio insieme a tutto il testo. Dato che la Knox indossava degli indumenti diversi, inclusa una gonna lunga, quando lei e Sollecito furono fotografati dalla stampa fuori dalla villa, è difficile sostenere che Quintavalle possa essere stato influenzato nella sua descrizione.

Raffaele Sollecito

“Anche per il Sollecito il quadro probatorio, emergente dalla sentenza impugnata, risulta contrassegnato da intrinseca ed irriducibile contraddittorietà . “¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦ Resta, nondimeno, forte Il sospetto che egli fosse, realmente, presente nella casa di via della Pergola, la notte dell’omicidio, in un momento, però, che non è stato possibile determinare. D’altro canto, certa la presenza della Knox in quella casa, appare scarsamente credibile che egli non si trovasse con lei.”


Altri fatti interessanti

Marasca e Bruno ritornano alla questione del coltello, nonostante il fatto che lo avessero escluso da ogni “valenza probatoria o rilevanza indiziaria”.

Si tratta di un elemento inconsistente secondo il loro ragionamento, inconsistente tanto quanto il loro discorso.

Ci ricordano che non venne rilevata alcuna traccia di sangue, e asseriscono chef u una scelta discutibile optare per il test del DNA, invece di stabilire la natura della traccia biologica.

“Opzione assai discutibile, in quanto l’individuazione di tracce ematiche, riferibili alla Kercher, avrebbe consegnato al processo un dato di formidabile rilievo probatorio, certificando incontrovertibilmente l’utilizzo dell’arma per la consumazione dell’omicidio.”

Viene da chiedersi se fossero mentalmente affaticati a questo punto. Eppure no, non si tratta di questo. Hanno avuto più di 130 giorni per scrivere 34 pagine e non sembra una tempistica particolarmente stressante, dato che c’erano state delle motivazioni per il verdetto, in primo luogo. Stanno semplicemente gettando del fumo negli occhi a chi legge, girando attorno all’argomento. In modo particolare, dovrebbero sapere perfettamente perché la Dr.ssa Stefanoni avesse una sola opzione sensata davanti a sé. Lo hanno persino menzionato nel paragrafo precedente.

Persino se si fosse rinvenuto del sangue nel reperto 36b, senza aver potuto stabilire a chi appartenesse, la consapevolezza che si trattasse di sangue sarebbe stata totalmente inutile come prova, dato che il sangue poteva provenire da chiunque si fosse procurato un taglietto, in qualsiasi momento.

“Al riguardo, era evidente il travisamento nel quale era incorso il giudice a quo, dato che sulla lama del coltello non era stato rivenuto DNA misto Kercher-Sollecito. Sullo stesso utensile erano state trovate tracce di amido, prova che non era vero che fosse stato lavato accuratamente, per rimuovere tracce di sangue. Inoltre l’amido, presente nei vegetali, è notoriamente dotato di capacità  assorbente, quindi avrebbe dovuto assorbire sangue ove fosse stato usato per commettere l’omicidio.”

Mentre ci avviciniamo alla fine del loro ragionamento, le asserzioni dogmatiche cominciano ad apparire sempre più frequentemente e vengono dal nulla.

Perché la mancanza di tracce di sangue dovrebbe escludere una pulizia meticolosa? Non è ciò che, per definizione, dovrebbe fare una pulizia meticolosa? C’è qualcosa che dimostra forse il contrario? Come possono, Maresca e Bruno essere così sicuri che la loro definizione di buonsenso sia condivisa universalmente?

Si, l’amido assorbe i liquidi. In ogni caso, come possono sapere che l’amido si trovasse sul coltello al momento dell’omicidio? Non è improbabile che, una volta pulito, il coltello fosse stato usato nuovamente per uso domestico. L’amido potrebbe esserci finito anche come conseguenza del contatto coi guanti in lattice, che contiene tracce di amido, cosa che fu puntualizzata durante il processo Hellmann.

“Infine, le orme plantari trovate sulla scena del crimine non possono essere collegate in nessun modo all’imputato.”

Un’altra asserzione dogmatica. Dovrei specificare che si riferiscono a Sollecito, in questo punto, non alla Knox.

L’orma insanguinata sul tappetino e un’orma plantare rivelata dal luminol nel corridoio furono utili per il proposito di un confronto critico ed entrambe furono attribuite a Raffaele Sollecito, dagli esperti dell’accusa, a causa delle caratteristiche del suo piede e poiché nessuna di queste coincideva con le impronte della Knox e Guede.

La loro prova fu contestata da un esperto che testimoniava per la difesa.

Massei e Nencini concordarono con gli esperti dell’accusa, Hellmann no.

A ogni modo, ricordate ciò che avevamo letto riguardo all’accertamento dei fatti, che è un compito che spetta al giudice a quo, e non alla Corte di Legittimità ?

Non solo Marasca e Bruno infrangono le regole a loro vantaggio, ma non forniscono neanche una spiegazione per la loro asserzione.

“I computer di Amanda Knox e della Kercher, che, forse, avrebbero potuto dare notizie utili alle indagini, sono stati, incredibilmente, bruciati da improvvide manovre degli inquirenti, che hanno causato shock elettrico per verosimile errore di alimentazione.”

Un’altra asserzione ingiustificata e dogmatica.

Si scoprì che quattro computer avevano subito dei danni ““ probabilmente uno shock elettrico ““ ma ciò non prova che furono gli inquirenti a danneggiarli.

Sul serio, non ricordo alcuna prova processuale che dimostri che i computer fossero funzionanti prima di essere recuperati dagli inquirenti. L’Asus di Sollecito non lo era certamente, aveva dei problemi da mesi. Si scoprì che il computer di Filomena era stato già  danneggiato quando lo accesero in sua presenza, alla stazione di polizia. Forse la Knox, in una delle sue testimonianze, aveva affermato che il suo computer era funzionante quando lo aveva utilizzato l’ultima volta.  Ma, ovviamente, avrebbe mai affermato il contrario?

Alla fine, si riuscirono a recuperare i dati di tutti i computer che avevano subito dei danni, eccetto per il Toshiba della Knox.

E, realisticamente, quali informazioni potenzialmente rilevanti per l’inchiesta avrebbero potuto trovarvi, secondo Marasca e Bruno? Delle foto della Knox insieme a Meredith? Se tali foto esistevano, erano state cancellate tutte dalla fotocamera?

La Knox comunicava con la famiglia tramite un internet point, perchè lì poteva utilizzare Skype.

Le comunicazioni via mail sono recuperabili, sia che il computer sia compromesso o meno.

Marasca e Bruno credono anche che, rispetto ai loro alibi, si possono definire alibi falliti, piuttosto che falsi. Si tratta davvero di una distinzione rilevante e necessaria?

Affermarono entrambi nelle loro testimonianze, che erano rimasti insieme, nell’appartamento di Sollecito, dalle 21 circa fino al primo novembre. Avevano dormito entrambi e la Knox era stata la prima ad alzarsi alle 10.30 del mattino seguente. Ovviamente, Sollecito ha contraddetto questa versione con la polizia. Ha affermato che la Knox era uscita e non aveva fatto ritorno fino all’una di notte. A ogni modo, quest’affermazione non fu ammissibile con valenza probatoria.

In relazione all’arco di tempo cruciale, nel quale si è accertato sia avvenuto l’omicidio, non c’è alcuna corroborazione indipendente del loro alibi. In tale senso, si tratta di un alibi fallito.

Comunque, l’affidabilità  del loro alibi si può valutare facilmente sulla base probatoria del processo. Il telefono di Sollecito fu acceso alle 6.03 e, precedentemente, qualcuno aveva ascoltato della musica ad alto volume alle 5.30, per circa mezz’ora, il 2 di novembre. Ciò contraddice apertamente l’alibi. In breve, entrambi mentivano quando dissero che avevano dormito e che non era accaduto nulla fino alle 10.30 del mattino. Se ne deduce ragionevolmente che il loro alibi reciproco è inaffidabile.

Nonostante io dubiti che si sia analizzata la musica ascoltata, il fatto che inizi con una canzone intitolata “Stealing Fat” per finire con la colonna sonora del film cult “Fight Club”, è abbastanza inquietante.

Ci sono, per di più, le testimonianze di Curatolo e Quintavalle.

E, infine, Marasca e Bruno dichiarano che -

“Il panorama delle prove dichiarative è esaustivo.”

Peccato che non sia vero.

Non hanno menzionato le seguenti, che fanno certamente parte delle prove esaustive e che devono sicuramente essere considerate, se si prende in esame la totalità  delle prove -

1. La presenza della lampada da comodino della Knox sul pavimento della stanza di Meredith.

2.  La foto della polizia della gola della Knox e la testimonianza di Laura Mezetti che ciò che si vede nella foto, da quello che aveva notato alla Stazione di Polizia, è un graffio.

3.  Il sangue secco e coagulato della Knox sul rubinetto del bagno piccolo, accanto alla stanza di Meredith.

4.  Tutte le mail inviate dalla Knox, da cui emergono aspetti implausibili, che mettono in luce delle contraddizioni cruciali nelle rispettive versioni degli imputati.

5.  I tabulate telefonici, che mostrano uno schema si comportamento sospetto da parte loro, e che mostrano che i cellulari di entrambi gli imputati erano spenti o erano stati resi inoperativi, tra le 20:42 del primo novembre e le 6:03 del 2 novembre.

6. La traccia rivelata dal luminol che presentava una combinazione del DNA della Knox e di Meredith, sul pavimento della stanza di Filomena, e che richiede certamente una spiegazione.


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Dunque, facciamo una breve ricapitolazione

1. Il Verbale inizia con delle calunnie generali verso la competenza degli inquirenti e dei giudici.

2.  Marasca e Bruno comprendono male la rilevanza del movente. Nencini non si sbagliava. Non è rilevante, o è di minore rilevanza, se il quadro probatorio è sufficiente di per se per stabilire la colpevolezza. In tali circostanze, la formula normale è stabilire la futilità  e banalità  del movente che non richiede ulteriori definizioni. Al contrario, il movete assume rilevanza, come elemento di per sé, se il quadro probatorio è insufficiente.

3. La loro sezione circa l’ora del delitto non produce nulla di significativo.

4.  Non essendo riusciti a stabilire una connessione convincete tra il primato della normative sulle prove e la garanzia di ripetibilità  dei test del DNA, sostenendo che quest’ultima è fondamentale per la prima, affermano che l’ultima deve in ogni caso prevalere. Ci vogliono numerosi ragionamenti illogici, l’incapacità  di seguire le più cruciali norme sulle prove e l’incapacità  di seguire i loro propri ragionamenti per affermare che il DNA di Meredith sulla lama del coltello, e il DNA di Sollecito sul gancetto del reggiseno non hanno valenza probatoria semplicemente perché non c’era la possibilità  di una ripetizione dei test. Si tratta semplicemente di un’affermazione dogmatica, come vedremo, che non ha alcuna connessione con il materiale che permette di fare ricorso.

5.  Come se non fosse abbastanza, e forse consapevoli di ciò, tirano nuovamente in ballo il discorso della contaminazione. Non sarebbe neanche rilevante se ciò che lo avesse preceduto fosse vero. Si è dimostrato da tempo che l’ipotesi della contaminazione non aveva alcuna base. La scatola di cartone (che proveniva dalla stazione di polizia) è una referenza stupida e il fatto che il guanto di lattice si fosse sporcato precedentemente è una mera speculazione, senza base.

6.  La sezione sulle tracce rivelate dal luminol e sulla rimozione delle tracce di sangue è caratterizzata da molte rappresentazioni fallaci e da una cattiva comprensione delle prove e delle deduzioni che se ne possono trarre.

7.  Riguardo alla messa in scena del furto, che accettano, dichiarano di essere ostacolati nel trarre una necessaria deduzione, della più debole delle anomalie.

8.  Ora, arrivati a questo punto, abbiamo incontrato svariati errori, contraddizioni significative fatti, o inventati da loro stessi, da Marasca e Bruno. 

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Vi ricordate di questo punto?  -

“Ora, se è indubbio che la ricostruzione fattuale è esclusivo compito del giudice del merito e non compete alla Corte di legittimità  stabilire se la relativa decisione proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione, dovendo questo Giudice limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile - secondo una ricorrente formula giurisprudenziale; è pur vero che la versione ricostruttiva prescelta, anche se conforme ai canoni della logica ordinaria, e dei dati probatori ritualmente acquisiti.”

Infatti, si può fare ricorso alla Corte Suprema solo in precise circostanze, specificate dal Codice Penale italiano.

Esse sono esplicate nell’art. 606. Ai sensi delle clausole di tale articolo, è applicabile solo alla sezione 1, paragrafo (e), quanto segue-

“(e)  mancanza, contraddittorietà  o manifesta illogicità  della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.”

Dunque, nonostante la verifica dei fatti spetti alle corti inferiori, la Corte suprema può entrare nel merito della sentenza per cui si fa ricorso.

La domanda che sorge è: qual è l’elemento a cui il paragrafo (e) non si applichi.

Probabilmente non ce ne sono molti, dato che molti elementi costituirebbero un elemento di discussione. Ad esempio, affermare che un particolare testimone sia affidabile, o viceversa, richiederebbe una spiegazione, ossia, un ragionamento, e così via.

Per fare chiarezza, “mancanza”, “contraddittorietà ” e “illogicità ” si riferiscono alle motivazioni di una sentenza.

Ad esempio, la mancanza della considerazione di prove contraddittorie nelle motivazioni di una sentenza deve ovviamente essere inclusa come mancanza.

Un’altra mancanza è, ovviamente, la cattiva applicazione o interpretazione fallace della legge nelle motivazioni della sentenza, un errore che la V Sez. ha già  mostrato di aver fatto.

Non sono totalmente sicuro di come la “contraddittorietà ” nelle motivazioni di una sentenza possa essere interpretata, ma sospetto che sia contraddittorio asserire qualcosa che contrasti con i dati probatori, o con assenza di qualsiasi prova a supporto. Un altro caso potrebbe essere rappresentato dal fare un ragionamento e contraddirlo in un punto diverso delle motivazioni.

Ad ogni modo, nessuna manifestazione di illogicità  in particolare riesce, da sola, a invalidare un verdetto, a meno che non corrisponda a una grave mancanza per cui il ragionamento complessivo, non si può recuperare.

Effettivamente, ci sono state numerose illogicità  evidenti nelle motivazioni della sentenza. Secondo queste circostanze si potrebbe davvero definire la sentenza da una parte “perversa” e dall’altra “dubbia”. Di solito, per lo meno nel regno Unito, una sentenza dubbia darebbe adito a un nuovo processo, se l’accusa lo richiedesse.

A ogni modo, la Corte Suprema deve motivare le sue motivazioni, senza tali mancanze. Chiaramente, non è questo il caso.

Il banale uso nel verbale di espressioni come “evidente illogicità ” e “intrinsecamente contraddittorio”, e così via, potrà  impressionare il lettore inesperto, ma la loro ripetizione e il contest sono francamente “evidentemente” non convincenti per quanto riguarda il lettore attento.

Ciò che troviamo, analizzando le motivazioni della V Sez., è che quando entra nel merito, non lo fa in modo equilibrato, e senza inconsistenze logiche da parte sua, ma emette semplici affermazioni dogmatiche. Qui non si tratta affatto di “un limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile” o allo spiegare perché il ragionamento del giudice a quo sia incompatibile con la logica.

In particolare, non vedo come si possa affermare che il DNA sul coltello e sul gancetto del reggiseno non abbiano valenza probatoria o indiziale, perché i test non vennero ripetuti, quando si può a stento descrivere ciò come il prodotto dell’applicazione della sezione 1 (e) dell’art. 606.

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Inoltre, bisogna anche considerare l’art. 628. Il secondo paragrafo afferma che -

“In ogni caso, ci si può appellare a un verdetto emesso da una corte, a seguito dell’ordine di rinvio a giudizio della Cassazione solo per motivi non concernenti quelli che sono stati già  esaminati dalla Cassazione”¦.”

Questo avrebbe dovuto dare qualcosa su cui riflettere alla V Sez.

La sentenza di Chieffi, che annullava quella di Hellmann, non era un’incursione nel merito, ma una critica delle mancanze procedurali e della metodologia del ragionamento della Corte di Hellmann, i cui errori si ripetono nelle Motivazioni di Marasca-Bruno.

L’errore più ovvio e frequente è l’uso di affermazioni dogmatiche, l’esempio lampante dell’impiego di ragionamenti autonomi e circolari. Ed effettivamente, non meritano di essere definiti “ragionamenti”.

Un altro errore significativo è stata la “nebulizzazione” o “parcellazione” delle prove circostanziali, nel tentativo di escludere degli elementi prima di trovargli una collocazione nella valutazione generale. Questo errore sottoscrive l’approccio della V Sez. al caso in modo evidente, nel suo uso di affermazioni dogmatiche con il fine di eliminare o ridurre le prove.

L’ipotesi astratta circa la contaminazione è un altro errore.

La ripresa del ragionamento di Hellmann circa l’affidabilità  del testimone Curatolo è un altro errore, e si tratta di un errore a cui si può obiettare molto facilmente.

La “validità ” del test del DNA non fu un aspetto toccata da Galati e, di conseguenza, non fu toccato neanche da Chieffi. La sola conclusione è che lo Stato (come conseguentemente affermato da Nencini) ritenne l’affidabilità  dei risultati perfettamente sicura.


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Art. 530, Seconda Sezione e Conclusioni

Ora analizzerò l’aspetto della sufficienza delle prove.

Non c’è una formula a riguardo.

Le prove sono sufficienti se non si crede che non ci sia colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, sono insufficienti se non lo si crede.

Il punto di partenza sono chiaramente i dati probatori stessi, e le conclusioni che si deducono logicamente da questi.

Per quanto riguarda le prove e le conclusioni, nel Sistema giuridico italiano, tutti i verdetti, siano essi di un appello o del processo, devono essere motivate tramite una redazione scritta. 

L’ultima motivazione, precedente a quella della V Sez., è ovviamente quella di Nencini. Mi sembra che Nencini, nonostante qualche errore, abbia fatto un ottimo lavoro nell’unificare i dati probatori in maniera globale, pienamente in accordo con la giurisdizione della Corte Suprema in materia, e nel posizionare tutti i pezzi nella stessa direzione, Non c’era alcun dubbio, nella mia umile opinione, che i verdetti di colpevolezza del tribunale di Firenze fossero corretti.

Ora, abbiamo già  discusso le motivazioni per cui ci si può appellare alla Corte di Cassazione. La sufficienza delle prove non è una delle motivazioni elencate. E’ un tema che riguarda il giudice a quo delle corti inferiori. La V Sez. dunque è andata al di là  delle sue competenze.

Abbiamo anche scoperto, nell’esaminare il rapporto di Marasca e Bruno, che il criticismo nei confronti del rapporto di Nencini, manca di sostanza e di consistenza logica.

L’effetto d’insieme è stato quello di produrre un impropria, se non fraudolenta, ponderazione sulla materia della sufficienza, di cui comunque non si sarebbe dovuto discutere.

Per di più, il risultato del rapporto è stato di produrre uno scenario sorprendente, basato sulle seguenti conclusioni.

1.  La Knox si trovava alla villa al momento dell’omicidio ma non ebbe un ruolo attivo. Molto probabilmente si era ripulita il sangue di Meredith dalle mani nel bagno piccolo.

2.  Anche Sollecito, molto probabilmente, si trovava li, ma non si sa quando.

3.  Ci fu sicuramente un aggressore ( e forse più di uno) oltre a Guede.

4.  Si simulò un furto nella stanza di Filomena.

Per quanto riguarda il sangue sulle mani della Knox (letteralmente più che metaforicamente), ci sono delle inconsistenze in tutto ciò dato che, secondo il Verbale, sarebbe stato il risultato di un contatto col sangue fuori dalla stanza di Meredith. Perché? Come? Dov’è quel sangue? Quel sangue poteva trovarsi li, ovviamente, prima di essere rimosso. A ogni modo, dir questo pregiudicherebbe tutte le considerazioni che hanno già  fatto. E’ più probabile che la Knox si trovasse nella stanza di Meredith, durante o dopo l’evento e senza, come possiamo osservare, senza lasciare alcuna traccia di sé. Ciò spiegherebbe anche la presenza della sua lampada sul pavimento della stanza.

Guede non è stato né prosciolto, né condannato per una sua eventuale partecipazione alla messinscena, ma Marasca e Bruno non cercano di attribuirgli la simulazione del furto. Restano, quindi, la Knox, una persona sconosciuta, o Sollecito. Per quanto riguarda la persona sconosciuta, è evidentemente difficile capire come potrebbe essere una “persona interessata”, secondo la deduzione per cui solo una persona interessata a rimuovere i sospetti da sé avrebbe potuto inscenare il furto. La Knox e sollecito si qualificano, che si sia un’anomalia o meno.

Per quanto riguarda chi potessero essere i complici sconosciuti di Guede, Marasca and Bruno tacciono. Ciò non ci sorprende, dato che non c’era alcuna traccia forense a riguardo. C’erano, in tutta onestà , dei profili genetici non identificati, di uomini e donne, ottenuti dalle cicche di sigaretta prese dalla ceneriera della cucina, ma, non si è potuto rilevare il profilo genetico della Knox e di Sollecito e non possono essere datate, dunque non si possono inserire nell’arco temporale del delitto. Per quanto ne sappiamo potrebbero appartenere anche alla Romanelli e al suo fidanzato Marco Zaroli, entrambi si trovavano alla villa il primo novembre nelle prime ore della giornata, con la Knox e Sollecito.

Lo scenario che riguarda la Knox è sicuramente più interessante. Neppure il team della difesa avrebbe pensato di usarlo in sua difesa, nemmeno nei suoi sogni più assurdi. Ha sostenuto, durante il processo, che lei non si trovava lì, che avesse o meno un ruolo non partecipatorio.

Ciò non deve sorprenderci. Lo scenario che ci troviamo davanti è che la Knox, e forse Sollecito, si trovavano nella villa con Guede e con almeno un’altra persona, e che Guede reputò normale commettere un crimine orrendo in loro presenza, senza alcun incoraggiamento o attiva opposizione da parte di nessuno dei due sembrerebbe, ma certamente, tale azione, pur se all’inizio avesse incontrato la loro impaurita sottomissione, avrebbe suscitato una grande riprovazione, e poi se ne sono andati, fidandosi che la Knox e Sollecito non avrebbero vuotato il sacco. Ci vuole davvero una credulità  incredibile. A maggior raggione se non ci fu alcun complice sconosciuto.

Inoltre, la Knox ha avuto più di una chance per dire la verità , in modo particolare dal suo ritorno a Seattle. Ancora oggi ha la possibilità  di farlo.

Dunque, è un fatto che né la difesa, né l’accusa siano avanzate davvero durane l’intero percorso del processo.

Ora, ciò potrà  essere giustificato dal giudice a quo, dagli appelli, e alla luce del rapporto di Marasca-Bruno. Ma non lo è. E va sicuramente oltre le responsabilità  della V Sez. darlo come un fatto scontato e non permettere neppure all’accusa e alla difesa di fare delle osservazioni a riguardo. Ciò va contro i principi del diritto naturale, è una violazione connaturata nell’ appello finale, e nella decisione di non rimandare la sentenza al Tribunale di primo grado.

Sarebbe stato molto interessante vedere le osservazioni della difesa.

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All’inizio, ho detto che il verbale di Marasca e Bruno era un tentativo disperato di portare a casa un verdetto incomprensibile. Altrove è stato descritto come superficiale e intellettualmente disonesto (da un giornalista Americano di tutto rispetto, che fu presente durante il processo). Non è solo disonesto è una farsa che macchia il buon nome della giustizia italiano.

La domanda che sorge spontanea è cosa ha motivato davvero il verdetto? A me sembra che la sola “omissione investigativa” in questo caso sia questo verdetto. Ad ogni modo, si tratta di un mondo torbido di connessioni e di pressioni illecite sul quale si può solo speculare a questo punto.

Se si fosse trattato di incompetenza e i giudici della V Sez. avessero alzato la mano e ammesso di aver fatto un errore, allora avrei persino potuto provare della compassione per loro. Invece sono andati avanti con una farsa, che posso descrivere solo con la parola corrotta.

Con “corrotta” intendo che hanno consapevolmente agito in mala fede. Non potevano essere dei così grandi sempliciotti. E’ assolutamente ovvio, inoltre, perché non hanno osato rischiare di rimandare il caso a un’altra corte d’appello.

Per quanto riguarda la Knox e Sollecito, tristemente per loro, sono tutto tranne che esonerati.
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Posted by James Raper on 03/29/16 at 06:22 AM in Tribunali corrotti

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