Dott Marasca e Dott Bruno: Perche’ le vostre “motivazioni” sono un’offesa alla giustizia Italiana #1

Il processo di Amanda Knox e Raffaele Sollecito #1

A marzo 2015 la Corte Suprema ha annullato le condanne di Amanda Knox e Raffaele sollecito circa il loro coinvolgimento nell’omicidio.

Verso la fine di September la V Sez, ha redatto un verbale attesissimo.

Venne subito resa disponibile una traduzione in inglese.

Sono un avvocato inglese che ha seguito il caso molto da vicino e questa è la mia analisi del verbale.

Ecco le otto principali decisioni che ho trovato nel Verbale-

1.  Non c’era certezza del principio “oltre ogni ragionevole dubbio” a causa delle prove insufficienti o contraddittorie- ai sensi dell’Articolo 530, sezione 2 del Codice Penale italiano.

2.  La teoria di più aggressori fu confermata. Guede fu dichiarato colpevole in concorso con altri.

3.  Le tracce di furto nella camera della Romanelli furono inscenate.

4.  Amanda Knox si trovava nella villa nel momento dell’omicidio, ma non ci sono prove sufficienti per dimostrare che ebbe un ruolo attivo.

5.  Le tracce di DNA di Meredith Kercher sul coltello e il DNA di Raffaele Sollecito sul gancetto del reggiseno non hanno “rilevanza probatoria né circostanziale”.

6. “Il movente non è irrilevante” ma il movente non fu stabilito.

7.  Non ci fu alcuna pulizia selettiva.

8.  Pertanto, non sarebbe stato utile rinviare il caso al tribunale di primo grado della corte d’appello (come successe nell’appello contro l’assoluzione)

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Esaminerò le 34 pagine nelle quali Marasca e Bruno presentano le loro conclusioni per le motivazioni sopra elencate. Tali pagine includono anche le motivazioni della revoca di varie sentenze d’appello, che non saranno trattate in questa analisi.

L’elemento chiave dell’assoluzione è, certamente, che le prove erano insufficienti o contraddittorie, e io analizzerò approfonditamente il modo in cui il Verbale cerca di dimostrare tale affermazione. Scopriremo che una gran parte di queste cosiddette contraddizioni, in realtà , non sono inerenti alle prove del processo o ai precedenti verbali, ma sono il risultato di ragionamenti illogici e asserzioni dogmatiche della Quinta Sezione, saltati fuori dal nulla.

La mia reazione rispetto al Verbale è stata di stupore, in quanto non assomiglia a nessun altro ragionamento condotto da un Tribunale. 

Si coglie un tentativo disperato di arrivare a un verdetto incomprensibile.

Il linguaggio e le asserzioni dogmatiche, non supportate da alcuna prova, sono decisamente sorprendenti.

Viene messa in dubbio, in modo irragionevole, la professionalità  degli investigatori, della polizia scientifica, e dei giudici che hanno precedentemente emesso delle sentenze sul caso. 

Io sospetto che il Verbale sia stato scritto in vista dei possibili titoli dei media, e molti di questi potenziali titoli sono disseminati nella parte iniziale del Verbale. Il sogno di qualsiasi tabloid.

Infatti, il Verbale (quando ha effettivamente qualcosa da dire), risulta quasi giornalismo basato su opinioni personali, carente di ricerche approfondite e avventato. 

C’è un gran numero di blaterazioni pedisseque, autoreferenziali e “scolastiche” nel Verbale. Forma una barriera invalicabile per il lettore e, ovviamente, la conclusione che la Knox fosse presente quando fu commesso l’omicidio si può trovare solo molto in fondo al Verbale.

Se si rimuovono le blaterazioni e i fiumi di parole, comunque, emerge la natura illogica e controproducente del ragionamento.

E’ bizzarro che alcune delle lunghe citazioni legali sembrano contraddire ciò che la Corte cerca di dimostrare.

Il Verbale sfida, o addirittura stravolge, alcuni concetti accettati e ben compresi della legge penale e del diritto naturale e viola degli aspetti del Codice Penale italiano. Ciò non ha mancato di destare le preoccupazioni nella magistratura italiana.

Se c’è mai stata una sentenza della Corte Suprema, che dovrebbe essere rinviata al consiglio dei Magistrati dal presidente italiano, per essere revisionata, si tratta di questa. Nella mia opinione, il non farlo, farebbe del sistema giudiziario italiano uno zimbello.

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Dunque, iniziamo. Partiremo con la preparazione del palco per la messa in scena dello spettacolo di Marasca-Bruno.

Il Verbale afferma che la sentenza di Nencini fu -

“rimasto condizionato dalla prospettazione di profili fattuali inopinatamente emersi dalla sentenza rescindente, quasi che le stringenti ed analitiche valutazioni del Supremo Collegio fossero, ineluttabilmente, convergenti nella direzione dell’affermazione di colpevolezza dei due imputati. Fuorviato da tale equivoco di fondo, lo stesso giudice è, poi, incorso in vistose incongruenze logiche ed in palesi errores in iudicando, che vanno in questa sede denunciati.”

Il Verbale fa riferimento al “travagliato e intrinsecamente contraddittorio percorso” della storia del processo, con cui, ovviamente, si riferisce alle assoluzioni del processo Hellmann.

“Un iter obiettivamente ondivago, le cui oscillazioni sono, però, la risultante anche di clamorose defaillances o “amnesie” investigative e di colpevoli omissioni di attività  23 d’indagine, che, ove poste in essere, avrebbero, con ogni probabilità , consentito, sin da subito, di delineare un quadro, se non di certezza, quanto meno di tranquillante affidabilità , nella prospettiva vuoi della colpevolezza vuoi dell’estraneità  degli odierni ricorrenti. Un siffatto scenario, intrinsecamente contraddittorio, costituisce, già  in sé, un primo, eloquente, segnale di un insieme probatorio tutt’altro che contrassegnato da evidenza oltre il ragionevole dubbio.”

Ci sono molti strati, attentamente costruiti, di inganni e di supposizioni nelle due citazioni osservate sopra.

La prima supposizione è che ci sia un profilo fattuale che emerge dalla sentenza di annullamento (senza specificare di quale si tratti). Questo non è vero dato che tutto ciò che la Corte di Cassazione ha fatto, è stato annullare la sentenza di Hellmann, accettando le motivazioni del ricorso della pubblica accusa, una delle quali, neanche a farlo a posta, affermava che il Verbale di Helmann era infarcito di esempi di ragionamenti fallaci, una caratteristica comune anche a Marasca e Bruno. Ciò portò a una modifica del profilo fattuale che era emerso dal processo Massei, a causa delle prove processuali di Hellmann.

Marasca e Bruno affermano abbastanza arbitrariamente che Nencini fu “condizionato” e “traviato” dalle clausole dell’annullamento. Qualsiasi errore abbia fatto Nencini nel suo Verbale, (e ne erano presenti alcuni) riesco a trovarne solo uno (vedi in seguito) che possa essere stato potenzialmente significativo, un errore di diritto, che è certamente censurabile, ma è altamente soggettivo e offensivo asserire che tali errori furono condizionati e conseguenti all’annullamento, o implicare che ebbero un impatto sul verdetto. Tale asserzione è semplicemente un ragionamento fallace ed è chiaramente un affronto nei confronti del giudice.

E’ assolutamente vero che l’annullamento della sentenza di Hellmann avvenne grazie a una richiesta della Corte di Cassazione, per far sì che il Tribunale di Firenze considerasse, (per parafrasare), “nella sua più ampia discrezione, la possibilità  di determinare le posizioni soggettive dei co-aggressori di Guede, entro un range di situazioni ipotetiche, dall’omicidio premeditato, a un gioco erotico indesiderato che sfuggì dal loro controllo”.

Per fare chiarezza, la richiesta di stabilire la posizione soggettiva di qualcuno non è solo un invito a considerare il movente ma, più in generale, un invito a considerare la comprensione della natura e delle conseguenze del soggetto della sua interazione, o non interazione, in una situazione.

Nencini dimostrò indipendenza e imparzialità  nel considerare un ipotesi totalmente differente e altrettanto plausibile. L’ipotesi non era un affermazione di colpevolezza, figuriamoci una prova, ma era un elemento del quadro, e di certo non fu forzato dalle clausole dell’annullamento.

Forse Marasca e Bruno non provavano molto interesse verso l’ipotesi di Nencini (vedi in seguito) ma essi stessi non riescono a dare una spiegazione consistente delle motivazioni che forniscono riguardo alla loro sentenza (la mancanza di prove sufficienti), uno scenario soggettivo e sconcertante riguardo al ruolo della Knox (vedi la fine di questa analisi) che lascia molti quesiti in sospeso.

Un altro ragionamento fallace, è quello che vede le assoluzioni di Hellmann come la conseguenza di un’investigazione che non è mai stata capace di raggiungere una conclusione che andasse oltre ogni ragionevole dubbio. Marasca e Bruno sembrano anche accettare, o per lo meno implicare, che persino un verdetto annullato è la prova di un ragionevole dubbio. Ancora una volta, non c’è alcuna connessione logica, dato che il verdetto ““ e questo viene accettato ““ fu annullato correttamente.

Tutte queste asserzioni devono essere dimostrate. Lo sono state?

Successivamente, nel Verbale si afferma che i media ebbero un forte impatto sulla conduzione delle indagini e sui processi giudiziari. Ci fu “un inusitato clamore mediatico” di natura internazionale che-

“ha fatto sì che le indagini subissero un’improvvisa accelerazione, che, nella spasmodica ricerca di uno o più colpevoli da consegnare all’opinione pubblica internazionale, non ha certamente giovato alla ricerca della verità ”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦ma l’attenzione mediatica, oltre a non giovare alla ricerca della verità , ha prodotto ulteriori riflessi pregiudizievoli, quanto meno in termini di “diseconomia processuale”, ingenerando indebito “rumore”, non tanto sul versante della tardiva disponibilità  alla testimonianza, da parte di determinate persone, quanto dell’irruzione nel processo di estemporanee propalazioni di soggetti detenuti, di collaudato spessore criminale, di certo non insensibili ad istanze di mitomania e di protagonismo giudiziario”¦”

I media prendono appunti. Ma qui è ancora una volta la polizia ad essere chiamata a rispondere.

Marasca e Bruno non hanno identificato il punto in cui si siano verificate tali supposte improvvise accelerazioni, ma io azzarderei che si tratta del momento in cui gli ispettori scoprirono il corpo di una ragazza brutalmente assassinata. La sola accelerazione richiesta era il bisogno assolutamente naturale di identificare e detenere i colpevoli, e non ciò che i media dicevano riguardo al caso.

Marasca e Bruno non elencano neanche una singola prova del fatto che gli ispettori fossero stati indebitamente influenzati dall’attenzione dei media, piuttosto che dalle prove che stavano raccogliendo.

C’è, ovviamente, più di qualcuno convinto del mito costruito dagli avvocati della difesa, riguardo ad una supposta corsa al colpevole. Ad ogni modo, non si considera che ci fu un periodo di 7 mesi tra l’arresto della Knox e di Sollecito e la comunicazione dell’accusa, che si dichiarava pronta a procedere penalmente.


Marasca e Bruno hanno perfettamente ragione riguardo ad Alessi ed Aviello, ma scordano di menzionare i loro nomi e che furono chiamati a testimoniare dalla difesa.  I media non ebbero nulla a che fare con tutto ciò, fu piuttosto la prova che ci furono aggressori molteplici.

Così dunque si conclude la preparazione della scena di un opera nell’opera. Adesso dovremmo essere consapevoli che c’è qualcosa di marcio nello Stato della Danimarca, con cui Marasca e Bruno, la personificazione di Amleto, dovranno presto cimentarsi. Nencini diventa Caludio, che, come viene rivelato da un’apparizione sovrannaturale, aveva assassinato il padre di Amleto (Hellmann).

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Successivamente, arriveremo a una chiara e inequivocabile approvazione del fatto che ci fossero più aggressori. Ben fatto.

Poi, e qui devo concordare con riluttanza, Marasca e Bruno identificano un errore di diritto nel Verbale di Nencini.

Nencini si riferiva alla testimonianza di Guede durante il processo di Hellmann, durante il quale Guede fu interrogato sulla lettera che aveva scritto in risposta alle affermazioni che lo riguardavano, fatte da Alessi. In tale lettera, letta ad alta voce in aula, Guede scrisse “Spero che presto o tardi i giudici realizzino la mia complete mancanza di coinvolgimento nell’orribile omicidio di Meredith, una giovane donna meravigliosa, perpetrato da Raffaele Sollecito e Amanda Knox.”

Guede non aveva mai testimoniato così esplicitamente e, quando fu controinterrogato in materia, decise di non rispondere, rinviando la Corte alle sue affermazioni precedenti. L’errore di Nencini fu di trattare la lettera e quelle affermazioni precedenti come prove circostanziali ammissibili, dato che contenevano delle accuse che situavano Knox e Sollecito nella villa al momento dell’omicidio. Ciò, ad ogni modo, è espressamente escluso dalla legge che sancisca che le affermazioni incriminatorie fatte da un testimone coinvolto sono inammissibili, a meno che questi non si sottoponga a un controinterrogatorio.

Bisogna ricordare che Guede non testimoniò durante il processo Massei (e le sue affermazioni precedenti non furono ammesse), dunque non si può dire che l’errore fosse significativo nel contesto generale delle prove.

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Dopo aver sistemato la scenografia e trattato degli elementi giuridici, Marasca e Bruno si rivolgono al “merito del processo” che ovviamente loro sono già  riusciti a sporcare, senza alcun merito.

In particolare, ciò riguarda l’analisi della “Struttura motivazionale della sentenza impugnata”.

“Iscrasie, incongruenze ed errores in iudicando non sfuggono.”

Poi procedono a illustrarli.

Movente

“Erronea, in primo luogo, è l’affermazione relativa alla sostanziale irrilevanza dell’accertamento del movente del grave fatto omicidiario. L’assunto non è condivisibile alla stregua di indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, in ordine alla rilevanza del movente quale collante che lega i vari elementi attraverso cui la prova si è costituita, tanto più nei processi indiziari, come quello in esame.”

Bene, Nencini non affermò che il movente fosse irrilevante, o persino sostanzialmente irrilevante di per sè. Ciò che disse fu-

“Riguardo al movente, prima è necessario citare l’insegnamento della Corte di Cassazione, secondo la quale l’indicazione precise di un movente per un omicidio perde rilevanza quando l’attribuzione della responsabilità  a un imputato deriva da una base probatoria precisa e coerente. (vedi Corte di Cassazione, Sezione Uno, Sentenza N° 11807, 12 Febbraio 2009).”

Marasca e Bruno ignorano la citazione sovrastante e citano un’altra parte della sentenza che, per parafrasarla, afferma che il movente, anche se può costituire un elemento, deve essere congruente e capace di incastrare tutti i gli elementi e le prove in modo coerente, preciso e chiaro, e che, se non si verificano tali presupposti, esso assume un aria ambigua e non adempie al suo scopo.

Marasca e Bruno continuano-

“”¦..che come vedremo a breve, (tale proposito) non si può affermare nel caso in questione, essendoci un’ampia quantità  di prove ambigue e intrinsecamente contradditorie.”

Se la mia parafrasi è corretta, ciò non contraddice per nulla Nencini. Anzi, le citazioni, analizzate nell’insieme sono complementari e incapsulano ciò che qualsiasi legale considera corretto riguardo alla rilevanza del movente in un processo penale. Nencini non fa un ragionamento erroneo. Il movente non è centrale. E’ un elemento che può risultare utile. I moventi futili e banali sono difficili da definire come una causa specifica. Più che un movente, ci sono dei pezzi che coincidono e che adempiono allo stesso scopo, come il comportamento, le bugie, le incoerenze e le contraddizioni relative alle parole e azioni degli stessi accusati.

Infine, riguardo al movente, Marasca e Bruno fanno un’altra considerazione.

Guede aveva un movente di tipo sessuale che non poteva essere esteso agli altri. Per dimostrare questo punto, presentano la seguente argomentazione, che cerco di parafrasare qui:

“Dato che sarebbe manifestamente illogico ipotizzare il coinvolgimento nell’omicidio della Romanelli e della Mezzetti, e in complicità  con un complete estraneo, è igualmente illogico non estendere la stessa argomentazione a Sollecito, che non conosceva Guede.”

Secondo M e B, il fatto che Nencini non avesse avanzato quest’argomentazione è un errore giudiziario.

Ad ogni modo, io riesco a comprendere perché non avesse avanzato tale argomentazione. Per prima cosa, l’argomentazione si basa sul movente sessuale di Guede, implicando il presupposto che il genere sessuale e la violenza sessuale hanno un legame, e ciò rende improbabile il coinvolgimento della Romanelli e della Mezetti, ma non è di alcun aiuto per Sollecito. Secondariamente, la mancanza di una relazione/legame di qualche tipo con Guede, in qualsiasi caso, ma in modo particolare nel caso di Sollecito, non ha nulla a che fare col fatto che l’ipotetico aggressore avesse un movente di questa tipologia. Infine, c’è un legame: la Knox.

L’argomentazione potrebbe spostarsi ipoteticamente su un altro piano, lasciando da parte il movente di tipo sessuale. Qualcuno commetterebbe un omicidio assieme a un completo estraneo? Bene, a volte succede, in particolare se c’è una terza parte che crea un qualche tipo di legame tra gli estranei.

La ragione per cui, ovviamente, nessuno può ipotizzare il coinvolgimento della Romanelli e della Mezzetti nell’omicidio, è che entrambe avevano degli alibi provati, mentre Sollecito non ne aveva nessuno, e ciò è il fatto più pertinente.

E’ un’argomentazione suggestiva ma erronea. In ogni caso, non è significativa e Marasca e Bruno non sono estranei al commettere errori giudiziari gravi, come vedremo in seguito.

L’ora della morte

“Altro vizio motivazionale viene dedotto con riferimento alla ritenuta irrilevanza dell’esatta determinazione dell’ora della morte di Meredith Kercher, secondo l’idea per cui l’ora approssimativa stimata dagli esperti fosse sufficiente “¦”¦”¦”¦”¦.l’ora della morte è un prerequisito fattuale inevitabile per la verifica degli alibi degli imputati.”

Ancora una volta, si vuole interpretare in modo scorretto Nencini. Non ha mai detto che l’ora della morte fosse irrilevante, e ad ogni modo ottenere l’ora esatta della morte sarebbe stato impossibile, persino se la temperatura del corpo fosse stata misurata da un patologo non appena fosse arrivato sulla scena del crimine. Sono sicuro che qualsiasi osservatore intelligente e informato lo capirebbe. Ciò avrebbe solamente ristretto l’arco temporale molto probabilmente, ma non si tratta certo di un “vizio motivazionale”.

Potremmo proseguire e fare luce sulle prove, in modo particolare l’esperto e altre prove che furono rese disponibili nel corso del processo e che condizionarono le osservazioni di Nencini, ma Marasca e Bruno non lo fanno, ricorrono invece a un’affermazione banale, che non tiene conto di nulla di quanto detto.

“Un deprecabile pressapochismo nella fase delle indagini “¦”¦[ non aver misurato la temperature corporea, si, ma le altre considerazioni forensi dovevano essere applicate]”¦.... una banale media aritmetica tra un possibile termine iniziale ed un possibile termine finale (dalle 18,50 circa dell’i novembre alle 4,50 del giorno successivo), giungendo a fissare, in tal guisa, l’ora della morte alle 23-23,30 circa.”

Durante il processo Massei, il patologo, il Dr Lalli aveva concluso che il decesso poteva essersi verificato tra le ore 20,00 del primo novembre e le 4,00 del giorno dopo. Tale conclusione si basava sul calcolo della diminuzione della temperatura del cadavere, calcolo che teneva in conto il nomogramma di Henssge, il rigor mortis, le macchie ipostatiche etc. Il nomogramma di Henssge permette anche di calcolare un numero specifico di ore a partire dall’ora della prima misurazione e ciò premise di calcolare un valore medio, situato intorno alle 23. Non era semplicemente una banale media aritmetica.

Eppure, in ogni caso, la decisione di non misurare la temperature corporea e di preservare la scena del crimine per la polizia scientifica, per circa 11 ore, non ebbe alcun impatto pregiudizievole sugli alibi degli imputati. E’ accettato che Meredith fosse sicuramente viva alle 21 del primo novembre, e non c’è nulla che corrobori l’alibi degli accusati dalle 21.15 in poi del primo di novembre, fino alle 5. 30 del giorno dopo. Anche se la temperature corporea fosse stata misurata prima e il rigor mortis fossero stato analizzato prima, non si sarebbe potuta restringere l’ora della morte ad una frazione di 15 minuti (dalle 21 alle 21.15), dunque precedentemente all’ultimo punto di riferimento temporale per un alibi credibile, l’interazione sul computer di Sollecito.

Le prove scientifiche

Marasca e Bruno osservano che c’è un dibattito riguardo alla validità  delle prove scientifiche -

“la valenza degli esiti di perizia genetica in mancanza di “amplificazione”, stante l’esigua entità  del reperto e, più in generale, il coefficiente di affidabilità  di indagini effettuate senza il rispetto delle prescrizioni dettate dai protocolli internazionali, sia nella fase della repertazione che dell’analisi.”

I termini del dibattito definiscono, dunque, già  definiscono la sua conclusione.

Ci sono, a quanto essi affermano, due orientamenti che devono essere equilibrati -

(1) “tende a riconoscere sempre maggior peso ai contributi della scienza, pur se non validati dalla comunità  scientifica,” 

e

(2)  “l’orientamento che rivendica il primato del diritto e postula che, in ossequio alle regole proprie del processo penale, possano trovare ingresso soltanto esperienze scientifiche collaudate secondo i canoni metodologici comunemente condivisi.”

Non c’è bisogno di chiedere quale orientamento preferiscano questi due signori. E’ il numero 2 ovviamente, eppure sono entrambi incorsi in petizioni di principio con la loro insistenza sulla “validità ” (che in questo contesto significa ripetere i test scientifici ottenendo lo stesso risultato) secondo i “protocolli internazionali” .

Successivamente, proseguono così -

“Reputa la Corte che la delicata problematica”¦.. debba trovare soluzione nelle regole generali che informano il nostro sistema processuale”¦.e non”¦. nell’astratta rivendicazione di un primato della scienza sul diritto o viceversa”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦. La prova scientifica non può, infatti, ambire ad un credito incondizionato di autoreferenziale affidabilità  in sede processuale, per il fatto stesso che Il processo penale ripudia ogni idea di prova legale.”

Marasca e Bruno non saranno così stupidi da insistere sul fatto che la scienza abbia il primato sul diritto in un processo legale. O forse si? Il diritto, avendo il primato, deve trovare i mezzi per utilizzare gli strumenti della scienza, pur rimanendo nel rispetto delle regole generali che caratterizzano il Sistema legale.

Continuano -

“Le coordinate di riferimento dovranno essere quelle afferenti al principio del contraddittorio ed al controllo del giudice sul processo di formazione della prova, che deve essere rispettoso di preordinate garanzie, alla cui osservanza deve essere, rigorosamente, parametrato il giudizio di affidabilità  dei relativi esiti.”

Interessante. “Contraddittorio”? Forse si riferiscono alla inammissibilità  della lettera di Guede, di cui si è discusso nella sezione precedente. Le tracce di DNA sul coltello e sul gancetto del reggiseno possono rientrare nella stessa categoria? Può la “validità  secondo i protocolli internazionali” essere una garanzia preordinata, nello stesso modo in cui, il diritto di un accusato di non essere incriminato da un testimone che rifiuta un contradditorio è garantito dall’Articolo 526 del Codice Penale italiano?

Se è così, dovranno essere avanzate delle valide motivazioni ““ rispettando l’onere delle regole che formano l’ordinamento giuridico. Non potranno fare riferimento all’Articolo a riguardo, sul Codice Penale. Non c’è alcun articolo che lo afferma, e anche se ci fosse, e affermasse che la ripetibilità  di un test scientifico fosse la garanzia che attesta la prova come affidabile o ammissibile, allora il campione del coltello 36b non sarebbe neanche riuscito ad arrivare al processo. E di questo il Codice Penale italiano non ha colpa. Non c’è alcun ordinamento giuridico del mondo, di cui io sia a conoscenza, che incorpori tale garanzia, persino per i campioni a basso numero di copie DNA. E la ragione di tutto ciò, in parte, p che non c’è alcun protocollo internazionale riconosciuto, e precisamente perché non c’è ancora un accordo nella comunità  scientifica a riguardo.

Marasca e Bruno tendono a utilizzare “affidabilità ” e “ammissibilità ” come concetti interscambiabili, e in effetti, considerato il modo in cui essi definiscono questi concetti, nel contesto dell’argomento di discussione, c’è una spiegazione, dato che, sicuramente, se una prova viene definita inaffidabile deve essere per forza inammissibile.

Poi segue un molto discorso pomposo, su cui non ci soffermeremo, se non per dire che nessuna di queste affermazioni presenta alcun motivo convincente riguardo alla ripetibilità  come una forma preordinata di garanzia per definire una prova ammissibile o affidabile.

Tra l’altro, il Codice Penale Italiano tratta specificamente della non-ripetibilità  dei test scientifici e nell’ art. 360 si dice che in conformità  alle condizioni, che ivi sono rispettate, i risultati dei test scientifici non ripetibili sono ammissibili.

Perchè, dunque, questa insistenza circa la ripetibilità , nonostante l’art. 360?

La testimonianza di un testimone oculare, riguardo a un crimine, deve essere corroborata da un video dell’incidente, o da altri testimoni oculari, prima di essere considerate affidabile e ammissibile?

Perché il risultato di un test scientifico, condotto in accordo con un metodo usato ripetutamente nella comunità  scientifica, dovrebbe stabilire la validità  del metodo, o ricevere un trattamento diverso?

Il testimone oculare, ovviamente, non possiede un video dell’incidente col quale confrontare i suoi ricordi, mentre le tracce biologiche potranno essere abbondantemente sufficienti per condurre più test. Ad ogni modo, in tali casi, se non vengono ripetuti i test, il risultato non viene considerato automaticamente non valido o inaffidabile. Sta alla difesa richiedere una ripetizione e, se non viene fatto, non si ripetono.

Ci sarebbe, ovviamente, una capacità  di ripetizione, forse non per quanto riguarda i profili con un basso numero di copie di DNA, ma se la ripetizione dei test non viene effettuata quando c’è la potenzialità , è perché il risultato non è ambiguo, proprio come in questo caso, per il giudice a quo, per quanto riguarda il profilo genetico di Meredith sul coltello e il profilo genetico di Sollecito sul gancetto del reggiseno.

A ogni modo, Marasca e Bruno seguitano dicendo che non condividono la mancanza di esitazione di Nencini nell’attribuire una valenza probatoria ai risultati del coltello e del gancetto del reggiseno.

Citano la giurisprudenza della Corte Suprema, riguardo agli esami genetici, circa il grado di affidabilità -

“piena valenza di prova, e non di mero elemento indiziarlo ai sensi dell’art. 192.”¦”

Aggiungendo che

“Nei casi in cui l’indagine genetica non dia risultati assolutamente certi, ai suoi esiti può essere attribuita valenza indiziarla ((Sez. 2, n. 8434 del 05/02/2013, etc”¦”¦)”¦”¦ Il che significa che, nell’ipotesi in cui si pongano in termini di identità , gli esiti dell’indagine genetica assumono rilievo probatorio, mentre in caso di mera compatibilità  con un determinato profilo genetico, hanno rilievo meramente indiziario.”

E’ stato a questo punto che ho dovuto fermarmi e considerare la possibilità  realistica che Marasca e Bruno avessero tessuto una rete troppo fitta. 

La compatibilità  della traccia B sul coltello con il profilo genetico di Meredith Kercher è una prova sufficiente dell’ “identità ” della traccia, stabilita in modo certo, nel rispetto di ogni protocollo scientifico. Ciò è stato riconosciuto da tutti gli esperti del processo e persino, con un pò di riluttanza, da Vecchiotti.

Nonostante non sia una prova certa dell’identità , ha sicuramente una rilevanza circostanziale significativa, secondo quanto scritto sopra e ai sensi dell’art.190 (che è menzionato successivamente).

Il DNA di Sollecito fu identificato nel reperto 165, preso dai ferretti del gancetto del reggiseno, ed era mischiato al DNA della Kercher. In questo caso, il profilo genetico di Sollecito fu confermato dal suo aplotipo Y, la cui analisi non fu contestata neanche dai sui stessi esperti. Un signigicativo elemento indiziario.


Con quel pensiero scomodo che gli aleggia nelle menti cercano di offuscare i fatti -

“In linea tendenziale, alle relative conclusioni è possibile aderire, a condizione però che consti che l’attività  di repertazione, conservazione ed analisi del reperto siano state rispettose delle regole di esperienza consacrate dai protocolli in materia.”

Poi, in modo abbastanza bizzarro, seguitano asserendo che i metodi corretti per la preservazione dell’autenticità  sono stati stabiliti dalla Corte Suprema”¦..“anche se si tratta semplicemente di prove informatiche” 

Cosa ?!

Si riferiscono all’art.192, Sezione 2 -

“L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti.”

Poi -

“Alla stregua di tali considerazioni [non dobbiamo preoccuparci riguardo a “tali considerazioni” ““ sono semplicemente il risultato di un ragionamento fallace] non si vede, proprio, come il dato di analisi genetica - che si sia svolta in violazione delle prescrizioni dei protocolli in materia di repertazione e conservazione - possa dirsi dotato dei caratteri della gravità  e della precisione.”

Stanno facendo confusione tra i risultati ottenuti con elettroferogramma e i metodi di conservazione dei reperti. 

Ovviamente, per chiarezza e professionalità , è importante mantenere separati i concetti di valenza probatoria [la gravità , precisione e consistenza di una prova] e di contaminazione. Nencini e gli altri giudici furono in grado di farlo. Mentre Marasca e Bruno trattano queste tematiche assieme.

“E’ assolutamente certo che tali metodi abbiano violato i protocolli [cita i Verbali C-V] -

(a) Il coltello da cucina, rinvenuto in casa del Sollecito e ritenuto arma del delitto, è stato repertato e, poi, custodito in una comune scatola di cartone, del tipo di quelle che confezionano i gadgets natalizi, le agende”¦”¦”¦.

(b) Notato nel corso del primo sopralluogo dalla polizia scientifica, il gancetto del reggiseno è stato trascurato e lasciato lì, sul pavimento, per diverso tempo (ben 46 giorni) “¦”¦”¦”¦.. la documentazione fotografica prodotta dalla difesa di Sollecito dimostra che, all’atto della repertazione, il gancetto veniva passato di mano in mano degli operanti, che, peraltro, indossavano guanti di lattice sporchi.”

C’è bisogno di commentare? Oh, giusto. Qual è la rilevanza della scatola di cartone, a meno che non sia stata un veicolo di contaminazione?  Non è neanche ipoteticamente plausibile.

D’accordo, tutti sappiamo che il gancetto del reggiseno fu recuperate dopo 46 giorni. Ma dove sono questi protocolli sulla repertazione, internazionalmente riconosciuti e che siano una garanzia preordinata, riconosciuta dalla legge?

Per quanto riguarda i guanti sporchi, l’unica prova che ho visto a riguardo, è una foto del gancetto del reggiseno in mano a un operatore con un guanto, mentre sul guanto dell’altra mano, apparentemente appartenente allo stesso operatore, ci sono delle macchioline di una sostanza, che date le circostanze, è molto probabilmente il sangue presente sul gancetto che l’operatore sta sostenendo.

Dov’è il senso critico di questa Corte di legittimità ?

Tutto ciò era stato già  analizzato approfonditamente da Massei e Nencini, ma nessuno li cita qui.

Successivamente, ci ritroviamo alla conclusione, che era anche la loro premessa.

“In buona sostanza, si tratta null’altro che della procedura di validazione o falsificazione propria del metodo scientifico, di cui si è detto in precedenza. Ed è significativo, al riguardo, che i periti Berti-Berni, ufficiali dei R.I.S. di Roma, effettuarono due amplificazioni della traccia I rivenuta sulla lama del coltello (f. 229).

In mancanza di verifica per ripetizione del dato di indagine, c’è da chiedersi quale possa essere la relativa valenza processuale, indipendentemente dal dibattito teorico sul rilievo più o meno scientifico delle risultanze dell’indagine compiuta su campioni tanto esigui o complessi, da non consentirne la ripetizione.”

Proviamo a ricordare cosa successe esattamente nel caso del reperto 36I. Si dimostrò che il reperto 36B (Meredith), nonostante il numero basso di copie di DNA, non fosse inaffidabile di per se, o una prova di contaminazione di per se. L’ LCN può produrre dei risultati affidabili e, oltretutto, nessuno ha sostenuto che l’LCN del DNA della Knox si trovava li prima di qualsiasi trasferimento.

Ciò che aveva davvero rilevanza, era che il risultato del test sul campione 36B aveva una significativa valenza probatoria.

Il coltello e il gancetto del reggiseno -

“”¦.non può assumere rilievo né probatorio né Indiziario, proprio perché, secondo le menzionate leggi della scienza, necessitava di validazione o falsificazione.”

La supremazia della normativa sulle prove- precedentemente osannata- è stata appena gettata al vento con questa affermazione dogmatica, che non deriva neanche dalla logica dell’argomentazione che hanno presentato in supporto. Sinceramente, la parte più consistente dell’argomentazione (o per meglio dire del fumo) è meramente questa asserzione dogmatica, travestita sotto forma di altre espressioni e disseminata tediosamente nel testo.

Per quanto riguarda la validità  e la falsificazione, il problema qui, ovviamente, è la contaminazione eventuale in laboratorio, nonostante Marasca e Bruno non si pongano il problema di specificarlo.

Supponiamo, per esempio, che il campione della lama del coltello, 36B, sia stato analizzato per la prima colta nel 2013. Dividiamo il campione in due etichette 36B(i) e 36B(ii) e supponiamo che il 36B(i) abbia rivelato il profilo che aveva rivelato nel 2007, ma il 36B (ii) no. L’unica deduzione logica è che si sia verificata una contaminazione del 36B(i) nel laboratorio. Allora bisognerebbe porre che alcuni dei campioni possano essere stati etichettati come 36B(ii) per sbaglio, o che la macchina non abbia funzionato nel secondo test, anche se entrambe le possibilità  sono altamente implausibili.

Se Marasca e Bruno avessero presentato un’affermazione ragionata, avrebbero potuto fare uso di tale ipotesi, anche solo per spiegare le loro continue ripetizioni riguardo alla validità  e alla falsificazione. Ma non lo hanno fatto. Non hanno menzionato l’ipotesi di una contaminazione in laboratorio, né hanno criticato Massei e Nencini, nonostante entrambi avessero analizzato in modo esaustivo l’argomento della contaminazione in laboratorio e lo avessero definito molto improbabile. Bisogna anche notare che neanche Hellmann considerava questo argomento particolarmente significativo. Si potrebbe dedurre, dunque, che non credessero che questa prospettiva fosse probabile, ed erano sicuramente consapevoli che la validità  di una richiesta di ripetizione si basa su un’ipotesi di congettura, cosa poco credibile in questo caso, checchè ne dicano la scienza o il non-esistente protocollo internazionale forense.

Non solo, ma Guede, tra l’altro, è stato condannato sulla base dei test del DNA, che non furono ripetuti. Dovrebbe forse essere rilasciato?

Nonostante Marasca e Bruno menzionino l’art.360 si muovono oscillando, senza fornire una versione accurata della sua rilevanza e della sua applicazione. Secondo me, era necessario agire in questo modo per supportare il loro giochetto, ed è questa facciata di inganno che mi dà  particolarmente fastidio in questo verbale.

Il codice Penale italiano avrà  bisogno di essere riscritto, così come le normative sui dati probatori?


Verrebbe da chiedersi cosa pensino i giudici penali in Italia del fatto che i magistrati della V Sez., che trattano principalmente materie diverse dalle leggi penali, hanno osato ignorare, se non rompere, così tante norme giuridiche.

La realtà  è che, ciò nonostante, non cambierà  nulla circa le leggi sulla normative sulle prove e nel modo in cui vengono valutate le prove forensi nelle aule penali. Il sistema, comprensibilmente, non lo permetterà . Dunque questo caso, per quanto riguarda la Knox e Sollecito, rimarrà  un’eccezione, una bizzarra anomalia nel casellario giudiziale.

Forse, in futuro non rappresenterà  alcun problema tecnico, dato che i passi avanti nel campo della tecnologia permettono di rilevare anche quantità  minuscole di DNA, e dunque di permettere le ripetizioni dei test.

Tracce nella Stanza del Delitto, nel Bagno Piccolo e nel Corridoio

Una selezione di citazioni dal Verbale della sentenza -

“Totale assenza di tracce genetiche attribuibili con certezza ai due imputati nella stanza del delitto.”

“Si trattava di un monolite invalicabile sulla strada intrapresa dal giudice a quo.”

Pulizia selettiva - “Era del tutto illogico l’argomento relativo ad una pretesa pulizia selettiva degli ambienti”

“Una pulizia selettiva, che non sia capace di sfuggire al rilevamento col luminol è sicuramente impossibile.”

Ne segue, ovviamente, che il coltello e il gancetto del reggiseno non hanno valenza probatoria o circostanziale (resi inammissibili per quanto riguarda le tracce incriminati che sono state rinvenute), e che non ci sono tracce genetiche attribuibili con certezza alla Knox e Sollecito nella stanza di Meredith. A ogni modo, è un’esagerazione presentare ciò come un invalicabile monolite per il percorso del giudice a quo.

Marasca-Bruno danno una rappresentazione distorta e banalizzano ciò che è stata, senza dubbio, una manipolazione della scena del crimine (la villa), tramite la rimozione delle tracce ematiche e in questo senso specifico “selettiva”. Essi, invece, insistono sull’uso della parola “selettiva” generalizzandola, e la usano principalmente per riferirsi alla rimozione di DNA, in un modo sia confusionario che spregiativo, per eludere il vero problema.

La rimozione delle tracce ematiche, che sia selettiva o meno, non può eludere il rilevamento col luminol.

Dunque, il commento “la pulizia selettiva” è un’ipotesi palesemente illogica è assolutamente ingannevole e non è degno dei giudici della Corte Suprema.

Dopo aver rappresentato in modo distorto un po’ di cose, Mascara-Bruno continuano affermando di aver scovato “un’ovvia mistificazione delle prove” ““ presumibilmente effettuata dai giudici precedentemente coinvolti nel caso. Dicono che il SAL escludeva (a causa del test a base di tetrametilbenzidina) che il luminol avesse rilevato tracce di natura ematica.

Si tratta, ovviamente, di una evidente mistificazione. Il TMB è un presunto test per il rilevamento di sangue occulto. A ogni modo, il fatto che il test a base di tetrametilbenzidina fosse negativo (nessun risultato) non esclude che la natura delle tracce fosse ematica, nonostante si potesse presumere che non lo fossero.

Poi, criticano Nencini -

“Non solo, ma è manifestamente illogico, al riguardo, l’argomentare del giudice a quo che (a f. 186) reputa dì poter superare l’obiezione difensiva in ordine alla circostanza che la reazione luminiscente bluastra provocata dal luminol si produce anche in presenza di sostanze diverse dal sangue (ad esempio, residui di detersivi da lavaggio, succhi di frutta od altro ancora), sul rilievo che l’assunto, pur teoricamente esatto, andava però “contestualizzato”, nel senso che, se la fluorescenza si manifesta in ambiente interessato da fatto omicidiario, la reazione non può che essere riferita a tracce ematiche.

La fragilità  dell’argomento é tale, già  à­ctu ocull, da non richiedere notazione alcuna, dovendosi, peraltro, ritenere - così opinando - che la casa di via della Pergola non fosse stata mai oggetto di pulizia o non fosse ambiente “vissuto”.

Il rilievo consente, dunque, di escludere, categoricamente, che si trattasse di tracce di sangue scientemente rimosse nell’occasione”.

Oh caspita. Cosa sta facendo questa Corte di legittimità ? Seleziona e mistifica le prove, discute argomentazioni di una difesa disperata e trae le conclusioni su quella base, ecco tutto.

Fino ad ora, ho cercato di non tirare in ballo la lampante omissione di prove, perché sto analizzando le loro argomentazioni. 

Ad ogni modo, è arrivato il momento di parlarne, perché la citazione sovrastante è semplicemente inaccettabile.

Se si legge questa sentenza si ha l’impressione che Marasca e Bruno pensino che sia sufficiente che rispondano solo alla sentenza di Nencini e che sia sufficiente estrapolare delle frasi qua e là , come se stessero realizzando il saggio di uno studente, utilizzando le osservazioni della difesa come modello di risposta. Ciò è evidentemente inappropriato, persino per una Corte di Legittimità .

Qui ci sono altre motivazioni per supportare la contestualizzazione di Nencini.

1.  Se la fluorescenza causata dal luminol derivava da sostanze di origine non ematica, come la candeggina, il succo di frutta etc ( a causa del fatto che la villa era abitata) allora è davvero incredibile, dato che gli ispettori non sapevano dove cercare, e quindi dove spruzzare il luminol, e lo hanno spruzzato ovunque nel corridoio e da qualsiasi altra parte (ma non nella stanza di Meredith, a quanto pare). Le macchie fluorescenti non sono apparse in tutta la casa, ma erano limitate e raggruppate in posti specifici, e più precisamente, nella forma di impronte.

2.  C’erano 4 impronte di piedi nudi individuate dal luminol, e 3 di queste avevano una misura e una forma attribuibili a una donna ““ compatibili con la Knox. Una si trovava nella stanza della Knox, le altre due in corridoio, più specificamente, tra la stanza della Knox e quella della Kercher. Le due impronte nel corridoio rivelarono il DNA di Meredith. Non è possibile ottenere tracce di DNA dalla candeggina, il succo di frutta etc.

3. La quarta era compatibile con Sollecito e l’impronta insanguinata sul tappetino del bagno piccolo.

4. Il test del luminol ebbe luogo il diciotto dicembre, mentre l’omicidio si verificò il primo novembre. L’ipoclorito della candeggina, responsabile della reazione al luminol, evapora naturalmente dopo solo pochi giorni, e dunque si può escludere la candeggina come fonte di reazione.

5.  Se la fluorescenza era dovuta al perossido presente nel succo di frutta o in altre materie di tipo vegetale, ci dovrebbe essere almeno una spiegazione ragionevole sul perché la Knox avesse tali sostanze sotto alla pianta dei piedi. Qual era, allora, la natura di quelle sostanze e come sono arrivate lì? Non è mai stata fornita alcuna spiegazione, men che meno dalla Knox. E, nuovamente, non è possibile ottenere de3l DNA da tali sostanze.

6.  Come ho già  menzionato i test TMB, sulle tracce rilevate dal luminol, non escludono il sangue. In realtà , se si applica la tetrametilbenzidina dopo il luminol è più probabile che l’esito del test sia negativo, perchè la reazione chimica di entrambe le applicazioni è la stessa, e il luminol è molto più sensibile della TMB. Ciò venne chiarito, tra gli altri, dalla Dr.ssa Gino, che era l’esperta della difesa. 

Considerando la grande quantità  di sangue nella stanza di Meredith, e il fatto che sicuramente si sarebbero dovute rilevare delle tracce al di fuori della stanza, visivamente evidenti nel bagno piccolo, la contestualizzazione di Nencini non è per nulla illogica. E’ semplice buon senso. 

Un’osservazione davvero significativa in questo caso”“ prima che lasci da parte questo argomento ““ è che non c’erano impronte visibili tra la stanza di Meredith e q

L’impronta insanguinata sul tappetino del bagno piccolo, e mentre c’era del sangue sulla maniglia interna della porta, non ce n’era traccia su quella esterna, nonostante la porta fosse chiusa a chiave.

Nencini rese i punti sopraelencati abbondantemente chiari nelle sue Motivazioni.

Quando si tratta il merito relative alle presunte contrastanti interpretazioni riguardo al lumino e ai test TMB, il contesto e le prove processuali sono fondamentali. Se Marasca e Bruno si affidano ad altre fonti, dovrebbero ““ se agiscono in buona fede ““ averle rivelate.

Si potrebbe anche dedurre che la rimozione delle tracce di sangue nel corridoio, meno quelle di Guede, che non erano visibili a occhio nudo, era necessaria se si voleva dare un minimo di credibilità  al racconto della Knox sull’essere tornata alla villa e aver fatto una doccia, la mattina della scoperta del corpo.

Lascerò le ultime parole su questo argomento a Nencini, che credeva che i tentativi della difesa di affermare che le reazioni del luminol erano la conseguenza di fonti non ematiche fossero “da un punto di vista oggettivo un esercizio notevole di dialettica sofistica, piuttosto che prove processuali sulle quali qualsiasi giudice potrebbe basare un ragionamento critico.”

Posted by James Raper on 03/30/16 at 06:22 AM in Tribunali corrotti

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